IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 87 della Costituzione;
   Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
   Visto  il  decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;
   Ritenuta  l'opportunita'   di   procedere   alla   revisione   del
regolamento  organico  delle biblioteche pubbliche statali, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  5  settembre  1967,  n.
1501,   adeguandolo   ai  nuovi  tempi  e  alle  modificate  esigenze
dell'utenza;
   Visto il parere espresso  dal  comitato  di  settore  per  i  beni
librari  del  Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali,
nella seduta del 22 febbraio 1993;
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1994;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1995;
   Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali,  di
concerto con il Ministro del tesoro;
                                EMANA
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Biblioteche pubbliche statali
   1.  Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i
beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i  beni  librari,
le  istituzioni  culturali  e  l'editoria, e sono cosi' ripartite per
regione:
Piemonte:
   Torino: Biblioteca nazionale universitaria;
   Torino: Biblioteca reale.
Lombardia:
   Milano: Biblioteca nazionale Braidense;
   Cremona: Biblioteca statale;
   Pavia: Biblioteca universitaria.
Liguria:
   Genova: Biblioteca universitaria.
Veneto:
   Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;
   Padova: Biblioteca universitaria.
Friuli-Venezia Giulia:
   Trieste: Biblioteca statale;
   Gorizia: Biblioteca statale Isontina.
Emilia-Romagna:
   Bologna: Biblioteca universitaria;
   Modena: Biblioteca Estense universitaria;
   Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale).
Toscana:
   Firenze: Biblioteca nazionale centrale;
   Firenze: Biblioteca Marucelliana;
   Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;
   Firenze: Biblioteca Riccardiana;
   Lucca: Biblioteca statale;
   Pisa: Biblioteca universitaria.
Marche:
   Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli.
Lazio:
   Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II;
   Roma: Biblioteca Angelica;
   Roma: Biblioteca Casanatense;
   Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;
   Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea;
   Roma: Biblioteca medica statale;
   Roma: Biblioteca statale Baldini;
   Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina;
   Roma: Biblioteca Vallicelliana.
Campania:
   Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III;
   Napoli: Biblioteca universitaria.
Puglia:
   Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi.
Basilicata:
   Potenza: Biblioteca nazionale.
Calabria:
   Cosenza: Biblioteca nazionale.
Sardegna:
   Cagliari: Biblioteca universitaria;
   Sassari: Biblioteca universitaria.
   2. Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse
ai seguenti monumenti nazionali:
Veneto:
   Padova, Abbazia di S. Giustina;
   Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.
Lazio:
   Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino;
   Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti;
   Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;
   Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;
   Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica;
   Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.
Campania:
   Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;
   Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine;
   Napoli, Oratorio dei Gerolamini.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti
             - La legge 31  gennaio  1926,  n.  100,  recante  "Sulla
          facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1926, n. 25,
          recita agli articoli 1 e 2;
             "Art.  1.  -  Sono  emanate  con  reale  decreto, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il  parere
          del  Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per
          disciplinare:
             1 l'esecuzione delle leggi;
             2 l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo;
             3   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad
          esse   addetto,   l'ordinamento   degli  enti  ed  istituti
          pubblici, eccettuati i comuni, le province, le  istituzioni
          pubbliche  di beneficenza, le universita' e gli istituti di
          istruzione  superiore  che  hanno  personalita'  giuridica,
          quand'anche  si tratti di materie sino ad oggi regolate per
          legge.
             Resta ferma  la  necessita'  dell'approvazione,  con  la
          legge  del bilancio, delle spese relative e debbono in ogni
          caso, essere  stabilite  per  legge  le  norme  concernenti
          l'ordinamento   giudiziario,  la  competenza  dei  giudici,
          l'ordinamento del Consiglio di  Stato  e  della  Corte  dei
          conti,  nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri
          funzionari inamovibili".
             Art. 2. - L'approvazione dei contratti  stipulati  dallo
          Stato,  nei  casi  per  i quali era richiesta una legge, e'
          data con decreto reale, previa deliberazione del  Consiglio
          dei   Ministri,   udito  il  parere  dei  consigli  tecnici
          istituiti presso  i  vari  Ministeri  e  del  Consiglio  di
          Stato".
             -   Il   D.P.R.   28   dicembre   1985,  n.  1092,  reca
          "Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana".
             -  Il  D.P.R.  14 marzo 1986, n. 217, reca "Approvazione
          del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico   sulle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".
             -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
             -  La legge 12 gennaio 1991, n. 13, reca "Determinazione
          degli atti amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del
          Presidente della Repubblica".
             -  Il  D.L.  14  novembre  1992, n. 433, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14  gennaio  1993,  n.  4  reca:
          "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali".
             -  La legge 14 gennaio 1993, n. 4, oltre a convertire in
          legge il D.L. n. 433/1992  di  cui  sopra,  contiene  anche
          disposizioni  in  materia di biblioteche statali di archivi
          di Stato.